Lo statuto
Lo statuto dell’associazione Gli amici di Lapo
Articolo 1) E’ costituita un’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI LAPO ONLUS”.
L’Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ed opera sul territorio nazionale ai sensi della Legge 266/1991.
SEDE
Articolo 2) L’Associazione ha sede in Impruneta, Piazza Accursio da Bagnolo n. 9/11.
La sede legale può variare secondo il deliberato del Consiglio in carica.
SCOPO
Articolo 3) L’Associazione, che non ha finalità di lucro, rivolge il proprio scopo all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria dirette all’assistenzaKawasaki ed in particolare potrà: prevalentemente verso le persone affette dalla sindrome di
1)fornire un adeguato supporto psicologico-morale ai pazienti e anche ai familiari e/o persone a loro vicine;
2)prestare collaborazione alle aziende sanitarie ed Ospedaliere per le relative terapie;
3)fornire assistenza sanitaria sotto ogni forma ed in particolare, a titolo esemplificativo, tramite cessione di beni e servizi verso persone affette da sindrome di Kawasaki;
4)agire per la prevenzione, diagnosi e cura della sindrome di Kawasaki;
5)supportare in ogni forma la ricerca scientifica diretta o tramite Università, enti di ricerca ed altri enti, in ambito e con le modalità prescritte dalla legge e dai regolamenti, nel campo della sindrome di Kawasaki;
6)erogare borse di studio a soggetti che affronteranno come tema principale di tesi o ricerche la sindrome di Kawasaki;
7)organizzare e realizzare convegni, conferenze ed incontri, finalizzati all’informazione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui progressi della scienza medica e sulle attività ed obiettivi dell’Associazione;
svolgere attività di ricreazione e di socializzazione anche attraverso rappresentazioni teatrali, film, spettacoli ecc. per promuovere e sovvenzionare le attività dell’Associazione;
9)operare per il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari nel campo della sindrome di Kawasaki.
L’Associazione potrà svolgere tutte quelle attività, anche diverse da quelle sopra menzionate, purchè anche indirettamente connesse con il raggiungimento degli scopi sociali.
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà di questa. Il patrimonio è destinato allo svolgimento di attività del sodalizio associativo.
2. Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono finanziate:
a) dalle quote associative versate dagli associati,
b) dagli eventuali altri proventi generati dalle attività e dalle iniziative dell’associazione,
c) dalle eccedenze attive di gestione,
d) da tutti i contributi percepiti, sia da associati che enti e organizzazioni pubbliche e/o private,
e) dai beni mobili ed immobili (se il loro acquisto sia possibile giuridicamente) a qualsiasi titolo acquisiti,
f) da sponsorizzazioni, sovvenzioni e proventi pubblicitari,
g) da lasciti e donazioni (se la loro accettazione sia possibile giuridicamente).
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito agli investimenti necessari e sull’utilizzazione dei fondi patrimoniali.
TRASPARENZA
Articolo 5.1) l’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
Articolo 5.2) ogni comunicazione o segno distintivo rivolto al pubblico riporterà l’intestazione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o “ONLUS” ed il relativo logo.
Articolo 5.3) Vengono attuate idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti. Tali informazioni saranno disponibili nella forma integrale sui documenti ufficiali dell’Associazione, e nella forma sintetica anche sull’eventuale sito internet che l’Associazione renderà disponibile.
ORGANI
Articolo 6) – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente,
- il Segretario
- il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato Tecnico-Scientifico
- il Comitato Promotore.
Articolo 6.1) L’Associazione sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri.
Il primo consiglio di amministrazione è nominato tramite l’atto costitutivo.
Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 6.2) La determinazione del numero dei consiglieri in carica, come la loro nomina o sostituzione, in tutti i casi in cui venissero a mancare per dimissioni od altro, spetta ai consiglieri in carica.
Articolo 6.3) Il consiglio di Amministrazione dell’Associazione è investito dei poteri di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ed almeno una volta l’anno oppure su richiesta motivata di almeno tre membri del Consiglio medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila e controlla sull’esecuzione delle delibere e sui programmi dell’Associazione nonchè la conformità dell’impiego dei contributi rispetto agli scopi sociali.
Articolo 6.3 bis) L’assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.
Le riunioni dell’assemblea sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) e/o pubblicazione sul sito internet istituzionale.
la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, eccezione fatta per delibere da assumere in ordine a modifiche statutarie. Per tale caso è richiesta la presenza di almeno un quarto dei soci e la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di quattro deleghe.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 6.3 ter) Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’assemblea. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’assemblea. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.
Articolo 6.4) Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di più della metà dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.
Articolo 6.5) Il presidente ed il vice presidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l’ente di fronte a terzi o in giudizio, e danno esecuzione alle delibere del consiglio.
Le cariche ricoperte dai consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.
Il presidente ha facoltà di aprire rapporti bancari e/o postali, nonché operare sui relativi conti correnti nonché recedere e/o cessare gli stessi.
Articolo 6.6) Il segretario viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della assemblea, del consiglio di amministrazione e coadiuva il Presidente ed il consiglio di amministrazione nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazionedell’Associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio di amministrazione, nonché del libro degli aderenti l’Associazione.
Articolo 6.7) Il tesoriere viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile.
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Le operazioni di cassa superiori ad un determinato importo (inteso come cumulo giornaliero delle operazioni), stabilito dal consiglio di amministrazione, devono essere autorizzate per scritto dal Presidente o da un suo delegato.
Articolo 6.8) I revisori dei Conti, da un minimo di uno ad un massimo di 3, sono eletti dall’Assemblea.
Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
Ai revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione dell’Associazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
Articolo 6.9) Il comitato scientifico viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile.
Il comitato scientifico ha la funzione di supportare gli organi dell’Associazione nella scelta degli indirizzi scientifici da perseguire nell’attività dell’Associazione stessa. Il comitato scientifico viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei soci tramite forma scritta, anche via e-mail.
Il Presidente del Comitato scientifico viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile. Il presidente del comitato scientifico convoca e presiede il comitato scientifico. Il vicepresidente del comitato scientifico viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile e sostituisce il presidente del comitato scientifico in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 6.10) Il comitato promotore viene eletto dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. E’ rieleggibile.
Il Comitato Promotore delinea, decide e cura le linee organizzative e promozionali di eventi, festeggiamenti e simili, programmati dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
ESERCIZIO E BILANCIO
Articolo 7) Gli esercizi finanziari hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione deve compilare e redigere il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la sua approvazione.
Il consiglio deve inoltre compilare e redigere anche, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all’anno successivo da presentare all’Assemblea degli Associati per la sua approvazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Tali utili e avanzi di gestione non potranno in ogni caso essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto.
DURATA ED ESTINZIONE
Articolo
L’Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. L’Associazione si estingue con delibera dell’ Assemblea degli Associati secondo le modalità di cui all’art.27 del c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi del consiglio di amministrazione.
Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui l’Associazione è dotata, dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.